CIRCOLARE 2/2017 – dichiarazione lavoratori somministrati

Si ricorda che entro il 31 gennaio 2017 le aziende che hanno utilizzato, nel corso del 2016, lavoratori in somministrazione (interinali), dovranno effettuare una comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con i dati relativi ai contratti di somministrazione stipulati nel 2016.

I dati obbligatoriamente richiesti sono:

  • il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
  • la durata dei contratti;
  • il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati.

Il periodo di riferimento è l’anno 2016 e la comunicazione non dovrà prevedere il nome dei lavoratori somministrati ma solo il dato numerico.

L’invio potrà avvenire tramite:

  • consegna a mano,
  • raccomandata con ricevuta di ritorno,
  • posta elettronica certificata (PEC).

Ordinariamente, sono le Agenzie di Somministrazione che si attivano nel comunicare i dati all’azienda.
Ricordiamo, in conclusione, che la norma (art. 40, co 1, decreto legislativo n. 81/2015 <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81> ) prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo comunicativo.
Il nostro Studio rimane a Vostra disposizione per eventuali delucidazioni in merito.

Cordiali saluti

STUDIO LAVOLTA